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L'AMPUTAZIONE DEL REDDITO DI CITTADINANZA

L’art. 4, comma 15, della legge sul reddito di cittadinanza - Decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla Legge 28 marzo 2019, n. 26 - stabilisce che il beneficiario di tale provvidenza è tenuto ad offrire la propria disponibilità per la partecipazione a progetti a titolarità dei Comuni, utili alla collettività, in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni, presso il Comune di residenza, mettendo a disposizione un numero di ore compatibili con le altre attività dell’interessato e comunque non inferiori a 8 ore settimanali, aumentabili sino a 16 con il consenso di entrambe le parti. La mancata partecipazione a detti progetti da parte di uno dei componenti maggiorenni il nucleo familiare comporta la decadenza del beneficio. La partecipazione ai progetti è facoltativa per le persone non tenute o esonerate dagli obblighi connessi al Reddito di Cittadinanza (RdC), come individuate dai commi 2 e 3 del medesimo art. 4 sopracitato (sostanzialmente coloro che sono occupati o frequentano un regolare corso di studi, anche corsi di formazione, disabili, pensionati, componenti con carichi di cura). Si rinvia a un successivo decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di conferenza unificata, da adottare entro 6 mesi dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge, la definizione delle forme, caratteristiche, modalità di attuazione dei progetti. L’esecuzione delle attività e l’assolvimento degli obblighi del beneficiario del RdC sono subordinati all’attivazione dei progetti. Il decreto in questione, datato 22 ottobre 2019, è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’8 gennaio 2020. Importanti alcuni punti trattati: (a) si stabilisce che il Comune può avvalersi della collaborazione di enti del terzo settore o di altri entri pubblici, come specificato nell’allegato 1 al decreto stesso (b) si precisa che le attività previste nell’ambito dei progetti non sono assimilabili ad attività di lavoro subordinato, parasubordinato o autonomo e non determinano la instaurazione di un rapporto di lavoro (c) i partecipanti ai progetti non possono svolgere attività in sostituzione di personale dipendente, non possono ricoprire ruoli o posizioni nell’organizzazione del proponente il progetto, non possono sostituire lavoratori assenti a causa di malattia, congedi parentali, ferie ed altri istituti, o venire impiegati per far fronte esigenze di organico in periodi di particola intensità di lavoro (d) non possono essere oggetto dei progetti in questione le attività già oggetto di appalto o comunque affidate esternamente dal Comune.Tra l'altro, l’art. 3 stabilisce che “il catalogo dei PUC attivati, per ambito di attività e numero posti disponibili, è comunicato dal Comune nell’apposita sezione della piattaforma GEPI”. Sempre in base all’art.3, spetta al Comune, tramite i propri Responsabili dei servizi, operare gli abbinamenti tra i posti disponibili nei progetti e i beneficiari del RdC, con obbligo del rispetto di criteri di priorità nel caso di posti non sufficienti. Spetta poi al Comune (comma 4 dell’art. 3) istituire per ogni progetto un apposito registro numerato progressivamente in ogni pagina, timbrato e firmato in ogni suo foglio dal legale rappresentante dell’Amministrazione o suo delegato, per segnalare tra l’altro le presenze giornaliere, ora di inizio e ora di fine attività, ma è…fatta salva…la possibilità di istituzione del registro in forma telematica. Ai sensi dell’art. 4, i partecipanti ai progetti sono assoggettati agli obblighi in materia di salute e sicurezza con assimilazione ai volontari a vario titolo, come indica il rinvio all’art. 3, comma 12 bis, del decreto legislativo 81/08. Devono inoltre essere assicurati ai fini INAIL e assicurati per gli infortuni e malattie professionali, nonché’ per la responsabilità civile verso terzi , con oneri a carico del fondo povertà e del PON inclusione. Chi, nel Paese e in Parlamento, conosce come realmente stanno le cose? A chi giova l'oblio sul reddito di cittadinanza?

 




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