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UNA VOLONTÀ POLITICA DIETRO LA DISTRUZIONE DEL REDDITO DI CITTADINANZA

L'art.4, comma 15, della legge sul reddito di cittadinanza - Decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla Legge 28 marzo 2019, n. 26 - stabiliva che il beneficiario di tale provvidenza era tenuto ad offrire la propria disponibilità per la partecipazione a progetti a titolarità dei Comuni, utili alla collettività, in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni, presso il Comune di residenza, mettendo a disposizione un numero di ore compatibili con le altre attività dell’interessato e comunque non inferiori a 8 ore settimanali, aumentabili sino a 16 ore settimanali con il consenso di entrambe le parti. La mancata partecipazione a detti progetti da parte di uno dei componenti maggiorenni il nucleo familiare comportava la decadenza del beneficio. La partecipazione ai progetti era facoltativa per le persone non tenute o esonerate dagli obblighi connessi al Reddito di Cittadinanza (RdC), come individuate dai commi 2º e 3º del medesimo art. 4 sopracitato (sostanzialmente coloro che sono occupati o frequentano un regolare corso di studi, anche corsi di formazione, disabili, pensionati, componenti con carichi di cura). Si rinviava a un successivo decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di conferenza unificata, da adottare entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge, la definizione delle forme, caratteristiche, modalità di attuazione dei progetti. L’esecuzione delle attività e l’assolvimento degli obblighi del beneficiario del RdC erano subordinati all’attivazione dei progetti. Il decreto in questione, datato 22 ottobre 2019, riportava alcuni punti importanti: (a) si stabiliva che il Comune poteva avvalersi della collaborazione di enti del terzo settore o di altri entri pubblici (b) si precisava che le attività previste nell’ambito dei progetti non erano assimilabili ad attività di lavoro subordinato, parasubordinato o autonomo e non determinavano l'instaurazione di un rapporto di lavoro (c) i partecipanti ai progetti non potevano svolgere attività in sostituzione di personale dipendente, non potevano ricoprire ruoli o posizioni nell’organizzazione del proponente il progetto, non potevano sostituire lavoratori assenti a causa di malattia, congedi parentali, ferie ed altri istituti, o venire impiegati per far fronte esigenze di organico in periodi di particola intensità di lavoro (d) non potevano essere oggetto dei progetti in questione le attività già oggetto di appalto o comunque affidate esternamente dal Comune. Tra l'altro, in base all’art. 3, spettava al Comune, tramite i propri Responsabili dei servizi, operare gli abbinamenti tra i posti disponibili nei progetti e i beneficiari del RdC, con obbligo del rispetto di criteri di priorità nel caso di posti non sufficienti. Ai sensi dell’art. 4, poi, i partecipanti ai progetti erano assoggettati agli obblighi in materia di salute e sicurezza con assimilazione ai volontari a vario titolo. Dovevano, inoltre, essere assicurati ai fini INAIL e assicurati per gli infortuni e malattie professionali, nonché’ per la responsabilità civile verso terzi, con oneri a carico del fondo povertà e del PON inclusione. Nel Paese, in pochi conoscevano questa immensa possibilità data ai giovani di inserirsi e poi radicarsi sui luoghi di lavoro nella Pubblica Amministrazione. In Parlamento, la Destra ha fatto di tutto e di più per delegittimare e spazzare via il Reddito di Cittadinanza, servendo le mire del capitale e costringendo di fatto milioni di giovani ad accettare la logica del lavoro povero. Per i nostri figli, per i nostri giovani, è finita la speranza di avviarsi degnanente al mondo del lavoro ed è iniziato l'incubo del voucher e del lavoro sotto ricatto!!




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