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TRATTATO TRA GLI STATI UNITI D'AMERICA E LA FEDERAZIONE RUSSA SULLE GARANZIE DI SICUREZZA (Documento del governo russo sottoposto alla firma del governo degli USA per la risoluzione della crisi ucraina)

Gli Stati Uniti d'America e la Federazione Russa, di seguito denominati le "Parti",

guidati dai principi contenuti nella Carta delle Nazioni Unite, nella Dichiarazione del 1970 sui principi di diritto internazionale concernenti le relazioni amichevoli e la cooperazione tra Stati in conformità con la Carta delle Nazioni Unite, nell'Atto finale di Helsinki del 1975 della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione  in Europa, nonché le disposizioni della Dichiarazione di Manila del 1982 sulla risoluzione pacifica delle controversie, della Carta per la sicurezza europea del 1999 e dell'Atto istitutivo del 1997 sulle relazioni reciproche, la cooperazione e la sicurezza tra l'Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico e la Federazione Russa,

ricordando l'inammissibilità della minaccia o dell'uso della forza in qualsiasi modo incompatibile con le finalità e i principi della Carta delle Nazioni Unite sia nelle loro relazioni reciproche che in quelle internazionali in generale,

sostenere il ruolo del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite che ha la responsabilità primaria del mantenimento della pace e della sicurezza internazionali,

riconoscendo la necessità di sforzi uniti per rispondere efficacemente alle moderne sfide e minacce alla sicurezza in un mondo globalizzato e interdipendente,

considerata la necessità di un rigoroso rispetto del principio di non ingerenza negli affari interni, anche astenendosi dal sostenere organizzazioni, gruppi o individui che chiedono un cambio di potere incostituzionale, nonché dall'intraprendere azioni volte a modificare il sistema politico o sociale  di una delle Parti contraenti,

tenendo presente la necessità di creare ulteriori meccanismi di cooperazione efficaci e rapidi da avviare o migliorare quelli esistenti per risolvere questioni e controversie emergenti attraverso un dialogo costruttivo sulla base del rispetto e del riconoscimento reciproci degli interessi e delle preoccupazioni reciproche in materia di sicurezza, come  nonché elaborare risposte adeguate alle sfide e alle minacce alla sicurezza,

cercando di evitare qualsiasi scontro militare e conflitto armato tra le Parti e rendendosi conto che uno scontro militare diretto tra loro potrebbe comportare l'uso di armi nucleari che avrebbe conseguenze di vasta portata,

riaffermando che una guerra nucleare non può essere vinta e non deve mai essere combattuta, e riconoscendo la necessità di compiere ogni sforzo per prevenire il rischio di scoppio di tale guerra tra Stati che possiedono armi nucleari,

riaffermando i loro impegni ai sensi dell'Accordo tra gli Stati Uniti d'America e l'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche sulle misure per ridurre il rischio di scoppio di una guerra nucleare del 30 settembre 1971, l'Accordo tra il governo degli Stati Uniti d'America e il governo di  l'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche sulla prevenzione degli incidenti in alto mare e in alto mare del 25 maggio 1972, l'Accordo tra gli Stati Uniti d'America e l'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche sull'istituzione di centri di riduzione del rischio nucleare del 15 settembre 1987,  nonché l'Accordo tra gli Stati Uniti d'America e l'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche sulla prevenzione delle attività militari pericolose del 12 giugno 1989,

hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

Le Parti cooperano sulla base dei principi di indivisibile, eguale e inalterata sicurezza e a tali fini:

non intraprende azioni né partecipa o sostiene attività che incidono sulla sicurezza dell'altra Parte;

non attua misure di sicurezza adottate da ciascuna Parte individualmente o nel quadro di un'organizzazione internazionale, un'alleanza militare o una coalizione che potrebbero minare gli interessi di sicurezza fondamentali dell'altra Parte.

Articolo 2

Le Parti cercheranno di assicurare che tutte le organizzazioni internazionali, alleanze militari e coalizioni alle quali almeno una delle Parti prende parte aderiscano ai principi contenuti nella Carta delle Nazioni Unite.

Articolo 3

Le Parti non utilizzeranno i territori di altri Stati al fine di preparare o eseguire un attacco armato contro l'altra Parte o altre azioni che ledano i principali interessi di sicurezza dell'altra Parte.

Articolo 4

Gli Stati Uniti d'America si impegnano a prevenire un'ulteriore espansione verso est dell'Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico e a negare l'adesione all'Alleanza degli Stati dell'ex Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche.

Gli Stati Uniti d'America non stabiliranno basi militari nel territorio degli Stati dell'ex Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche che non siano membri dell'Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico, utilizzeranno le loro infrastrutture per attività militari o svilupperanno con essi una cooperazione militare bilaterale.

Articolo 5

Le Parti si astengono dal dispiegare le proprie forze armate e armamenti, anche nell'ambito di organizzazioni internazionali, alleanze o coalizioni militari, nelle aree in cui tale dispiegamento potrebbe essere percepito dall'altra Parte come una minaccia alla propria sicurezza nazionale, ad eccezione di  tale dispiegamento nei territori nazionali delle Parti.

Le Parti si astengono dal pilotare bombardieri pesanti equipaggiati per armamenti nucleari o non nucleari o dal dispiegare navi da guerra di superficie di qualsiasi tipo, anche nell'ambito di organizzazioni internazionali, alleanze o coalizioni militari, nelle aree rispettivamente al di fuori dello spazio aereo nazionale e delle acque territoriali nazionali, dal  dove possono attaccare obiettivi nel territorio dell'altra Parte.

Le Parti manterranno il dialogo e coopereranno per migliorare i meccanismi atti a prevenire pericolose attività militari in alto mare e in alto mare, compreso l'accordo sulla distanza massima di avvicinamento tra navi da guerra e aerei.

Articolo 6

Le Parti si impegnano a non dispiegare missili a medio e corto raggio lanciati da terra al di fuori dei loro territori nazionali, nonché nelle aree dei loro territori nazionali, da cui tali armi possono attaccare obiettivi nel territorio nazionale dell'altra Parte.

Articolo 7

Le Parti si asterranno dal dispiegare armi nucleari al di fuori dei loro territori nazionali e restituiranno tali armi già dispiegate al di fuori dei loro territori nazionali al momento dell'entrata in vigore del Trattato nei loro territori nazionali.  Le Parti elimineranno tutte le infrastrutture esistenti per il dispiegamento di armi nucleari al di fuori dei loro territori nazionali.

Le Parti non addestreranno personale militare e civile di paesi non nucleari all'uso di armi nucleari.  Le Parti non condurranno esercitazioni o addestramento per forze di uso generale, che includano scenari che comportano l'uso di armi nucleari.

Articolo 8

Il Trattato entrerà in vigore dalla data di ricezione dell'ultima notifica scritta dell'avvenuto espletamento da parte delle Parti delle procedure interne necessarie per la sua entrata in vigore.

Fatto in due originali, ciascuno in lingua inglese e russa, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

 

Per gli Stati Uniti d'America

                                                                                                                                                                                                                Per la Federazione Russa

 

 

 

 

 

 




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